• Assemblea dei Soci

  • Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto “L’assemblea è ordinaria e straordinaria. L’assemblea ordinaria, che ha i compiti previsti dall’art. 2364 del codice civile, è convocata una volta all’anno, di norma entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’esame e l’approvazione del bilancio della società, nonché in qualsiasi momento in cui l’organo amministrativo lo ritenga opportuno. L’assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge. L’assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, può essere convocata anche in località diversa dalla sede sociale, purché in Italia.”

  • Amministratore Unico

  • Ai sensi dell’art. 26 dello Statuto “L’amministratore unico ovvero il consiglio di amministrazione provvede, con ogni più ampio potere, alla ordinaria e straordinaria amministrazione della società, in osservanza dell’accordo di cui all’art. 18; restano escluse dalla sua competenza le materie che, a norma di legge e di questo statuto, sono riservate all’assemblea. Ove nominato, il consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell’assemblea, può delegare al presidente parte dei propri poteri con esclusione delle attribuzioni indicate dagli artt. 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis del codice civile.”